Incompatibilità e incarichi extraistituzionali del personale scolastico
Precisazioni in merito a incompatibilità e incarichi extraistituzionali del personale scolastico. Modulistica per richiesta di autorizzazione nei casi in cui applicabile.
Tipologia
Contratto
Descrizione estesa
In forza degli articoli 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l’assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola incompatibile con:
- l’esercizio dell’attività commerciale, industriale o professionale;
- l’assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati;
- l’assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, con l’esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato.
Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni:
- lo svolgimento delle libere professioni, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994);
- l’assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 29/11/2007).
Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni e non devono implicare un conflitto di interessi (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Com’è noto, secondo il punto A.15 delle istruzioni operative -Allegato A - trasmesse con nota del MIUR prot. n. 10299 del 27 giugno 2017, “E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part –time secondo quanto previsto dalla legge n. 183/2010.”
Chi sceglie di stipulare il contratto a tempo indeterminato in regime di part –time può conservare il precedente rapporto di lavoro, a condizione che sia di natura privata. In tale situazione il candidato, all’atto della sottoscrizione del contratto presso l’istituzione scolastica, dovrà chiedere di poter instaurare un rapporto di lavoro part- time con prestazione oraria non superiore al 50%.
Prima di stipulare il contratto in regime di part–time il Dirigente scolastico dovrà verificare presso l’Ufficio Scolastico territoriale che non si superi a livello provinciale l’aliquota del 25%, calcolata sul totale dei posti della specifica classe di concorso/tipologia di posto, come previsto dall’ art. 39 del CCNL comparto scuola (nota USR Veneto prot. n. 13289 del 11/08/2017).
Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, «I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. […] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti» (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001).
Il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare al dirigente scolastico l’assunzione di incarichi e di impieghi attraverso i moduli allegati alla presente Circolare, affinché ne venga valutata la compatibilità con l’impiego svolto e gli obblighi di servizio e possa essere rilasciata la prescritta autorizzazione.
A tal fine saranno considerati i seguenti profili:
a) occasionalità/abitualità dell’incarico;
b) assenza/presenza di conflitto di interesse;
c) non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio, così come indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica nel documento disponibile al link:
Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il dirigente scolastico deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, l’autorizzazione:
- si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche;
- si intende negata in ogni altro caso.
Nel caso di richieste di autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo retribuito, l’art. 25, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021 dispone invece che con il decorso del termine di trenta giorni essa si intenda accordata.
In virtù di tali premesse, si riepilogano le norme che regolano la materia in oggetto e si allegano i modelli per le comunicazioni e le richieste.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 53 del D.lgs n. 165 del 30.03.2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Art. 508 del D.Lgs. 297 del 16.4.1994 Testo Unico in materia di istruzione;
- Art. 60 e segg. del DPR n.3 del 10.01.1957 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- Nota MIUR n.1584 del 29.7.2005;
- Art.1 commi 60 e 61 della Legge 662/1996;
- Art. 39 comma 9 CCNL Scuola 2006-2009;
- Nota USR Veneto n. 13289 del 11/08/2017.
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